Nelle  note  riportate in  calce  alla  legge citata  in  epigrafe,
pubblicata nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 17, secondo
comma, dove e' riportato il secondo  comma dell'art. 42 della legge 1
giugno 1939, n. 1089, dove e' scritto: "Detto termine sara' prorogato
di cinque anni su richiesta dell'interessato", leggasi invece: "Detto
termine  sara'  prorogato  di  cinque in  cinque  anni  su  richiesta
dell'interessato".