Nelle note riportate in calce alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 17, secondo comma, dove e' riportato il secondo comma dell'art. 42 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, dove e' scritto: "Detto termine sara' prorogato di cinque anni su richiesta dell'interessato", leggasi invece: "Detto termine sara' prorogato di cinque in cinque anni su richiesta dell'interessato".